Il presidente Fugatti: “Sentenza del Tar conferma la priorità della vita umana”
Orsa pericolosa abbattuta, respinta richiesta danni da 1,1 milioni di euro
Ricordiamo che per gli orsi ritenuti ad “alto rischio”, il rapporto Ispra-Muse (2021) suggerisce l’immediata rimozione. Una rimozione che non deve pregiudicare il mantenimento della popolazione della specie.
Nelle due sentenze, il Trga di Trento riconosce l’adeguatezza dell’ampia istruttoria svolta dalla Provincia, innanzitutto, sui presupposti che hanno portato alla rimozione dell’orsa KJ1, conformi a quanto previsto dal Pacobace e al parere di Ispra
In secondo luogo, il Tribunale evidenzia come la Provincia abbia correttamente analizzato e preso in considerazione anche le alternative all’abbattimento, eseguito “in tempi rapidi al fine di ridurre i rischi alla sicurezza pubblica derivanti dall’eventuale mantenimento in uno stato di libertà di un esemplare classificato come pericoloso”.
Inoltre, nonostante l’articolo 9 della Costituzione (modificato solo 3 anni fa) preveda espressamente la tutela degli animali tra i principi fondamentali, il Tribunale ha statuito che “non vi è dubbio pertanto che, sul piano assiologico-valoriale, la Costituzione vigente, ove si configuri un effettivo conflitto tra la vita e l’integrità fisica di un essere umano e la vita o l’integrità fisica di un animale, impone in via prioritaria ed indefettibile la tutela dell’essere umano”. L’ordinamento vigente - aggiungono i giudici - non accorda in linea generale una tutela rafforzata all’animale quando questo entri in effettivo conflitto con esigenze di tutela della sicurezza pubblica. Non solo: “L’affermazione secondo cui la captivazione permanente dell’orso sarebbe sempre comunque da preferire, non persuade anche perché si pone in contrasto con le norme che impongono di tener conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, al fine di risparmiargli sofferenze inflitte senza necessità o senza una giustificazione ragionevole”.
(a.bg)
