Venerdì, 03 Novembre 2006

La delibera, firmata dal presidente Dellai, è stata votata stamani dalla giunta

Danni provocati dall'orso bruno: aggiornati i criteri di indennizzo e prevenzione

Saranno indennizzabili non solo quelli al patrimonio zootecnico, apistico e agricolo

La giunta provinciale – su iniziativa del presidente Lorenzo Dellai - ha ridefinito stamani i casi, i criteri e la modalità per la concessione dell’indennizzo dei danni da orso. La delibera amplia la gamma dei beni indennizzabili a tutti i danni materiali eventualmente provocati dal plantigrado e non solo, com’era sino ad oggi, a quelli riferiti al patrimonio agricolo, zootecnico ed apistico. L’ampliamento dei criteri di indennizzo dei danni da orso è stato reso possibile da una norma contenuta nell’ultima legge finanziaria, la quale ha disposto, tra l’altro, che la nuova disciplina si applichi a tutti i casi verificatisi dopo il 1 gennaio 2005. Nessuna sostanziale modifica è invece stata apportata alle norme che disciplinano l’indennizzo del danno al patrimonio zootecnico, agricolo ed apistico, né più in generale alle disposizioni che disciplinano la denuncia, la presentazione della domanda e le modalità per la concessione dell’indennizzo. A questo proposito va ricordato un dato importante: l’orso non è l’animale che in Trentino causa i maggiori danni a colture, allevamenti e a beni in generale. Nella particolare graduatoria figurano prima animali quali – ad esempio - il cinghiale, il cervo, il capriolo e il cane. L’orso figura solo al sesto posto.

La novità della delibera - approvata stamani dalla giunta su iniziativa del presidente Lorenzo Dellai - è costituita dal fatto che tutti i danni da orso (di qualsiasi tipo ed entità) sono considerati indennizzabili: oltre a quelli subiti dal patrimonio agricolo, zootecnico ed apistico, c’è ora la possibilità di coprire i danni materiali eventualmente provocati – ad esempio - ai veicoli in seguito a collisione con l’orso, nonché l’infortunio eventualmente riportato dal conducente o dai passeggeri. Per questo motivo, l’amministrazione provinciale stipulerà una speciale polizza assicurativa.
Per quanto riguarda le opere di prevenzione dei danni i termini per la rendicontazione delle spese sostenute vengono portati da 10 a 15 giorni, mentre viene stabilito che tra il 1 dicembre e il 28 febbraio le recinzioni devono essere smontate, in relazione ai cicli biologici del plantigrado che si trova solitamente in fase di letargo ed alla necessità di ridurre l’usura dei materiali. Nel caso in cui la comunicazione di concessione del contributo pervenga all’interessato ancora tra il 1 dicembre ed il 28 febbraio il termine di 30 giorni per completare le opere di prevenzione decorre a partire dal 1 marzo.
Infine la nuova regolamentazione contempla anche la possibilità, del tutto remota, che l’Orso bruno arrechi danno all’integrità fisica delle persone. Il plantigrado è definito dalla letteratura scientifica in materia animale potenzialmente pericoloso e dunque, pur non essendosi registrati nel corso degli ultimi 150 anni casi di aggressione all’uomo in Italia, tale eventualità non può essere esclusa completamente. Va peraltro ricordato a questo riguardo che l’amministrazione ha adottato da tempo tutte le misure tecnico-organizzative idonee a ridurre al massimo un’eventualità già di per sé remota (adozione di un Protocollo emergenze redatto con il supporto dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ed approvato dal Ministero dell’Ambiente – Squadra emergenze reperibile 24 ore al giorno).
L’amministrazione ha ritenuto comunque opportuno che l’eventualità di danni all’integrità fisica delle persone venisse presa in considerazione anche sotto l’aspetto amministrativo e dell’indennizzo dell’eventuale danno; pertanto le nuove disposizioni disciplinano le modalità di presentazione della domanda di indennizzo, l’entità dello stesso e dispongono che possa essere stipulata una speciale polizza assicurativa.

Comunicato 2886

ORSO