Le precisazioni dell'assessore Zanotelli: limiti imposti dall'Ue. Necessaria una revisione
Danni da grandi carnivori, procedure e regime del 'de minimis'
Va ricordato che la normativa europea disciplina le erogazioni dell’ente pubblico destinate alle imprese quali aiuti di Stato; le somme, pertanto, devono essere concesse nel rispetto del Regolamento UE della Commissione n. 1408/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Ma come avviene l'erogazione degli indennizzi dei danni da grandi carnivori in Trentino? Una volta constatato il danno, l’interessato ha 60 giorni di tempo per presentare all’Amministrazione provinciale domanda di indennizzo. La Provincia ha poi 90 giorni di tempo per concludere la procedura con un provvedimento di accoglimento dell’istanza o di rigetto della stessa se non ricorrono i presupposti.
Nel 2023 sono 92 le istanze di danno da grandi carnivori che hanno già trovato definizione: 88 sono state accolte (95,5%) e 4 respinte nel merito (4,5%). Queste percentuali confermano sostanzialmente i dati registrati negli ultimi anni in Provincia. Sempre nel 2023, 2 ulteriori danni non sono stati indennizzati in quanto gli importi hanno sforato il tetto del de minimis sopra citato ed un terzo è stato pagato in parte. Nel 2022 invece si è registrato un solo caso di indennizzo di danno interessato dal vincolo del de minimis.
(a.bg)