La normativa
L’orso è protetto in numerosi Paesi e all'interno dell'Unione europea, sia da convenzioni internazionali che da leggi nazionali. In alcuni Paesi sono stati elaborati appositi piani di gestione per le popolazioni indigene, al fine di garantire la protezione della specie e una coesistenza possibilmente priva di conflitti con l’uomo. Esiste inoltre, a livello europeo, un piano d’azione del Consiglio d’Europa, che persegue gli stessi obiettivi.
Convenzione di Berna
Convenzione del 19 settembre 1979 sulla conservazione della flora e fauna selvatica europea e dei suoi habitat naturali. L’orso è elencato nell’allegato II (specie particolarmente protette).
Convention on International Trade in Endangered Species of the Wild Fauna and Flora (CITES)
Convenzione del 3.3.1973 che regola il commercio delle specie di animali minacciati e dei prodotti che se ne ricavano. L’orso è elencato nell’Allegato II (specie potenzialmente minacciate)
UE Direttiva Habitat (92/43/CEE, 22.7.92)
Si propone di assicurare la diversità delle specie proteggendo le specie e i loro habitat. L’orso è elencato nell’allegato IV (specie di interesse Comunitario che richiedono una protezione rigorosa). Eccezioni sono previste solo nel caso di individui che causano danni gravi o il cui allontanamento risulta necessario per motivi di sicurezza. L’orso figura anche nell’allegato II; per le specie qui elencate vanno istituite zone speciali di protezione. A livello nazionale il D.P.R. n.357 del 1997 da attuazione della citata Direttiva Habitat.
In Italia e Trentino
Nel 1939 la specie orso viene inserita nell’elenco delle specie protette della fauna d’Italia ad opera dell’allora Senatore del Regno Gian Giacomo Gallarati Scotti (Art. 38 T.U. legge sulla Caccia). A livello nazionale attualmente la specie è protetta dalla legge quadro sulla protezione della fauna selvatica n. 157 del 1992. L’orso è compreso tra le specie “particolarmente protette” e sono previste sanzioni penali nel caso di abbattimento. La L.P. n. 24/91 (e successive modifiche ed integrazioni) prevede la protezione a livello provinciale della specie e la prevenzione e l’indennizzo degli eventuali danni da essa provocati al patrimonio agrozootecnico (Art. 33).