LA NORMATIVA SUL LUPO

La protezione legale del lupo

Il lupo fu considerato specie protetta per la prima volta nel 1971, con il Decreto Ministeriale Natali, che ne vietò la caccia e l’uso di bocconi avvelenati. Nel 1976 il lupo divenne specie integralmente protetta (Decreto Ministeriale Marcora).

Il lupo è inserito nella cosiddetta Lista Rossa redatta dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) come specie “vulnerabile”, per quanto riguarda la popolazione appenninica, mentre quella alpina è inserita come specie “in pericolo” (endangered).

A livello comunitario le normative che interessano la protezione della specie sono le seguenti:

Convenzione di Berna: “Convenzione sulla Conservazione della vita selvatica e degli Habitat in Europa”: convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata dall’Italia con legge 5 agosto 1981, n. 503, inserendo il lupo nell’Allegato II (specie strettamente protette) ne prevede una speciale protezione e ne proibisce in particolare la cattura, l’uccisione, la detenzione ed il commercio.

C.I.T.E.S.: Convention on International Trade in Endargered Specie, firmata a Washington nel 1973, convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione. Questa Convenzione impone una stringente regolazione del commercio, importazione, esportazione delle specie minacciate a livello globale. Nella Convenzione la popolazione di lupo italiana è inserita nell’Appendice II (specie potenzialmente minacciate). A livello europeo, il regolamento CEE di applicazione della CITES (Reg. 338/97 del 9 dicembre 1996) include la popolazione italiana di lupo nell’Allegato A, che vieta il commercio e la detenzione delle specie inserite.
La Legge 150/92 di applicazione della CITES ha introdotto una serie di obblighi da osservare per l’eventuale captivazione di individui delle specie tutelate dalla convenzione, subordinandone la detenzione per esempio ad una verifica di idoneità delle strutture e a una specifica autorizzazione.

Direttiva comunitaria Habitat (43/92): promuove la protezione degli habitat naturali di interesse comunitario. La Direttiva Habitat (92/43/CEE), inserisce il lupo nell’Allegato II (specie d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione) e nell’Allegato IV (specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa), proibendone la cattura, l’uccisione, il disturbo, la detenzione, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione.
E’ questa la norma più importante, dalla quale discende anche la normativa italiana alla quale si fa riferimento per la gestione del lupo e di altre specie (es.: orso e lince).

Sul piano nazionale, la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, inserisce il lupo tra le specie particolarmente protette (art. 2, c. 1).

Il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, di recepimento della Direttiva Habitat, in Italia inserisce il lupo nell’Allegato D, tra le specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa.

La normativa italiana vieta la cattura e l’uccisione, il disturbo, il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione del lupo (D.P.R. 357/97, art. 8, cc. 1 e 2); chiede una specifica autorizzazione per l’importazione di esemplari vivi o morti di lupo o di parti di essi (L. 874/75, 150/92); richiede l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), sentito l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per ogni intervento di cattura/abbattimento e di immissione in natura (D.P.R. 357/97, art. 12); richiede per ogni attività di cattura a fini scientifici di lupi sia un’autorizzazione regionale (L. 157/92, art. 4), sia un’autorizzazione del MATTM (D.P.R. 357/97, art. 11).

Da segnalare anche la L.N. 281/91 “Normativa sul randagismo canino” e la L.N. 394/91 “Legge Quadro sulle aree protette”, che regola anche i rimborsi per danni alla zootecnia all'interno delle aree protette.

Foto: lupo in Val di Non. I. Stocchetti - Archivio Servizio Foreste e fauna PAT
 

Deroghe europee alla Direttiva Habitat e rimozione di lupi

Il lupo è legalmente cacciato in Europa in alcuni Stati non membri dell’Unione Europea come la Russia, Bielorussia, l’Ucraina, la Bosnia e la Macedonia.Nei paesi dell'Unione Europea il lupo è una specie rigorosamente protetta secondo la Convenzione di Berna (1979) e la Direttiva Habitat dell'UE (1992) sulla conservazione degli habitat naturali e della fauna e flora selvatiche, che sono state recepite da specifiche leggi nazionali. In alcuni Stati dell'Unione Europea (es. Finlandia, Romania, Slovacchia, Spagna, ecc.) il lupo è inserito nell'Allegato V di tale direttiva: la caccia è ivi legale ma limitata. In altri Stati dell'UE, tra i quali l'Italia, il lupo è inserito negli allegati II e IV: la caccia non è consentita. Occasionalmente, in circostanze particolari (es. lupi ritenuti problematici per la pressione predatoria sul bestiame localizzata in particolari aree o situazioni), alcune deroghe alla Direttiva possono essere temporaneamente applicate (art. 16 della Direttiva comunitaria Habitat 43/92), purché sia mantenuto lo “stato di conservazione soddisfacente", della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale” (https://cdr.eionet.europa.eu/Converters/run_conversion?file=it/eu/art17/envxuwp6g/IT_species_reports-20190827-144937.xml&conv=593&source=remote#1352 ). Secondo la versione 2017 (parte I, par. 5.6) del Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia, alla cui approvazione (non ancora avvenuta) si sta lavorando dal 2015, la popolazione appenninica è ritenuta in Stato di Conservazione Soddisfacente, mentre quella alpina no, in quanto ancora in fase di assestamento. Tuttavia, nel 2020 il Ministero dell'Ambiente italiano ha dato mandato all'ISPRA di realizzare il primo sistema nazionale di monitoraggio della specie. Il monitoraggio nazionale, eseguito tra 2020 e 2021, ha stimato la presenza di 2945-3608 lupi sul territorio nazionale, di cui 2020-2645 nelle regioni dell'Italia peninsulare, e 822-1099 nelle regioni alpine, riscontrando una netta crescita della popolazione di lupi negli ultimi anni, soprattutto nelle regioni alpine. Questa valutazione necessita anche di una base dati concreta dei danni alla zootecnia; inoltre, per la richiesta di deroga è necessaria la dimostrazione della corretta e scrupolosa applicazione delle misure preventive e delle altre soluzioni alternative al prelievo, come avviene ad esempio in Francia e in Slovenia, in cui il regime delle deroghe consentite viene regolarmente applicato (Marucco 2014; Plan national d’actions 2018-2023 sur le loup et les activités d’élevage).

Foto: lupo in Val di Non. I. Stocchetti - Archivio Servizio Foreste e fauna PAT